Odg per la seduta n. 38 della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali
SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XVIII LEGISLATURA --------------------

13a Commissione permanente
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)


*38a seduta: giovedì 13 dicembre 2018, ore 8,45

ORDINE DEL GIORNO


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione
Svolta


INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO


GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, MESSINA Alfredo, MALLEGNI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, assume importanza centrale la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto end of waste), ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale), il quale, al comma 1, dispone che: "Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana";

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di "declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario ed urgente, così come recentemente dichiarato dal Ministro in indirizzo, «un intervento normativo che disciplini le modalità alternative all'emanazione di specifici decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi, attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso"»;

fino alla citata sentenza, gli impianti di riciclo sono stati autorizzati con "autorizzazione semplificata" ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (per le tipologie di rifiuti ed i relativi materiali ottenibili previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dai regolamenti "end of waste" europei - vetro e metalli - o dai decreti del Ministero dell'ambiente emanati ai sensi dell'art. 184-ter , comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 - combustibile solido secondario e fresato di asfalto), mentre tutti gli impianti che non rientrano in queste fattispecie, ad esempio quelli per la produzione di granulo o polverino da PFU (pneumatici fuori uso) sono stati autorizzati con autorizzazione ordinaria o integrata, ai sensi degli artt. 208, 211 o 213 del medesimo decreto legislativo dalle Regioni o dalle Province su delega delle Regioni;

considerato che:
per effetto della citata sentenza, tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative, non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo, con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

è indiscutibile che il Consiglio di Stato, con la sua sentenza, ha messo in evidenza una carenza di chiarezza normativa relativa al periodo transitorio in attesa dell'emanazione degli appositi decreti ministeriali, previsti dall'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, seppure affrontata nel tempo con apposite circolari del Ministero dell'ambiente, non è mai stata risolta con una opportuna correzione legislativa;

la procedura seguita prima della sentenza è peraltro in linea con le disposizioni, sullo stesso tema, di cui alla direttiva (UE) 2018/851, in fase di recepimento che prevede anche le autorizzazioni all'end of Waste "caso per caso";

considerato infine che a parere degli interroganti risulta urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire, previo espletamento di adeguate istruttorie, i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente,

si chiede di sapere, alla luce delle criticità emerse a seguito della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, se il Ministro in indirizzo non intenda, e in caso affermativo con quali tempi, adottare disposizioni urgenti volte a prevedere che, per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto, di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province delegate, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi delle disposizioni menzionate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1.
(3-00337, già 4-00518)